Art. 2.
(Definizioni).

      1. La presente legge si applica alle grappe ottenute da uve prodotte e vinificate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, nonché alle acqueviti di frutta rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui al capo II del medesimo regolamento.